22 Giu 2015
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La CTP di Lecce ha accolto il ricorso proposto da un albergo di Gallipoli, dichiarando nulla la cartella esattoriale relativa a TARES anno 2013, con la sentenza n. 1891/02/15 del 01 giugno 2015.
Il caso vede protagonista l’impugnazione da parte di un albergo di una cartella di pagamento per una serie di motivazioni, ovvero l’illegittimità della tariffa applicata e la nullità della cartella per difetto di motivazione.
I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla contribuente ritenendo nulla la cartella per mancanza di motivazione e sottolineano che la cartella deve sempre contenere una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione.
Nella cartella esattoriale, in questione, si indicavano in maniera generica tariffe senza alcuna motivazione comprensibile.
Di conseguenza, è palese il difetto di motivazione, sia della cartella esattoriale e sia del regolamento, perché il contribuente non è posto nelle condizioni di potersi efficacemente difendere in quanto non conosce come il Comune di Gallipoli è arrivato, non solo a determinare le tariffe tra il minimo e il massimo, ma, soprattutto, a quantificare le relative cifre.
Questi principi, sono applicabili alla attuale tariffa vigente denominata TARI, con la conseguenza che anche le cartelle esattoriali ad essa relative possono essere impugnate, in relazione alle medesime eccezioni sollevate per la TARES.
Articolo di Bea Maurizio
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