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COSTI DEDUCIBILI PER FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

I costi documentati da fatture “soggettivamente” inesistenti sono deducibili dal reddito d’impresa, mentre l’IVA resta indetraibile, salvo che il contribuente non provi la propria buona fede. È quanto si evince dalla sentenza n. 11661/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile. 

Il fatto vede protagonista, dopo la redazione di un processo di verbale di constatazione della GdF, l’Agenzia delle Entrate che notificava ad una società e ai suoi soci alcuni avvisi di accertamento a fini IVA e IRPEF basati sul mancato riconoscimento di costi conseguenti a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.

La CTR del Veneto afferma che, quanto all’IVA, ha ragione l’Ufficio quando afferma che, ai fini della detraibilità, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare “di non essere stato in grado di abbandonare lo stato d’ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all’operazione” in particolare per le ditte fornitrici che in questo caso erano prive di sedi operative attrezzate, di dipendenti e di una regolare contabilità aziendale. 

Per quel che concerne le imposte dirette, i costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti possono essere dedotti dal reddito d’impresa a patto che si tratti di costi che non siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. 

La Suprema Corte afferma: “in forza della nuova normativa, poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati - di regola (salvo il caso, ad esempio, in cui il costo sia consistito nel compenso versato all'emittente il falso documento) - non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato, ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati, non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall'effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a dette operazioni. Resta, peraltro, pur sempre ferma la verifica della concreta deducibilità dei costi stessi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” 

 

Articolo di Bea Maurizio

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