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POSSONO ESSERE PAGATI IN 8 RATE GLI AVVISI BONARI

Il numero di rate trimestrali, attraverso le quali sarà possibile dilazionare un avviso bonario, dovrebbero passare da 6 a 8 a patto che l’importo non superi i 5.000 euro, secondo la bozza di decreto legislativo in merito alla riforma del sistema sanzionatorio.

Gli omessi versamenti dovuti agli "avvisi bonari" possono essere “pagati” direttamente all'Agenzia delle Entrate. Se un contribuente omette di versare quanto dovuto, a seguito di un controllo automatico e/o formale della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia invia delle comunicazioni, ovvero gli "avvisi bonari" attraverso i quali viene richiesta l'imposta, con interessi e sanzioni pari al 10%. 

Secondo le regole attuali, gli avvisi bonari si possono rateizzare presso l'Agenzia delle Entrate per massimo 6 rate trimestrali, per debiti non superiori a € 5.000 e in massimo 20 rate trimestrali per quelli superiori. La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le rate successive hanno scadenza nell’ultimo giorno di ogni trimestre. Tale rateizzazione, qualora si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata, decade qualora la medesima non venga versata entro la scadenza della rata successiva. Immediatamente è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione qualora si verifichi il mancato pagamento della prima rata nei termini. 

Secondo il decreto legislativo riguardante la riforma del sistema fiscale,  il numero delle rate trimestrali dovrebbe aumentare da 6 a 8 sempre che l’importo sia inferiore ai 5.000 euro. Viene previsto, inoltre, che le rate avranno scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre e non vi è decadenza nell'ipotesi che l'inadempimento sia dovuto al versamento insufficiente della rata per una frazione non superiore al 3% e per il tardivo versamento della prima rata non superiore a 5 giorni. 

Il vantaggio della rateazione per le comunicazioni di irregolarità è rappresentato da importi minori da pagare. Di fatti, le sanzioni per omessi o ritardati pagamenti, a seguito dei controlli automatici, sono ridotte ad un/terzo, mentre nei controlli formali sono ridotte a due/terzi. Non è richiesta alcuna garanzia indipendentemente dall’importo per il quale si richiede la rateazione.

 

Articolo di Bea Maurizio

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