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RISARCISCE IN PROPRIO I DEBITI L'AMMINISTRATORE CHE NON FORNISCE I NOMINATIVI DEI RITARDATARI

Rischia di risarcire tutto il debito di tasca propria l’amministratore che non fornisce i nominativi dei morosi al creditore. La novità prevista dalla legge introduce un modello definito dove l'amministratore, in presenza dell'obbligazione, la pone al vaglio dell'assemblea che la approva e, di conseguenza, esegue la delibera acquisendo i fondi necessari per pagare il creditore e, in presenza di morosi, l'amministratore potrà fornirne i nominativi al creditore insoddisfatto. L'amministratore, a seguito della notifica del precetto da parte del creditore, può non prendere in considerazione tale situazione o, nel caso di convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore per reperire i fondi, i condomini possono non approvare la spesa per intervenire a favore dei morosi. 

Il caso ha visto protagonista un amministratore che ha optato per la prima ipotesi, ovvero ha violato le regole di buona fede e correttezza, omettendo i necessari adempimenti e restando inadempiente alla obbligazione nei confronti del creditore. Il Giudice di Pace di Genova lo ha condannato personalmente al risarcimento del terzo creditore per l'importo dell'intero credito nei confronti del condominio.

Nella vicenda l'amministratore non aveva risposto all'interpello e non aveva esibito la documentazione condominiale a dimostrazione dell'attività di ripartizione e richiesta della somma ai condomini.

 

Articolo di Bea Maurizio

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