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SENZA LA RICEVUTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'UNICO E' OMESSO

La dichiarazione è da considerarsi omessa senza la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta la corretta ricezione del file. È quanto si evince dalla sentenza della Suprema Corte. Il caso vede protagonista una cartella di pagamento per IVA e IRAP relativa all'anno 2002, emessa a seguito di un controllo della dichiarazione telematica, che è stata scartata dal sistema con motivazione "data non conforme".

I giudici di legittimità hanno affermato che, per le dichiarazioni trasmesse telematicamente, la prova della presentazione è da considerarsi al momento della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria, anche se in presenza di errori bloccanti, di avvenuta ricezione, ovvero la ricevuta.

La Suprema Corte ha ribadito che la dichiarazione inviata telematicamente si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa e è da considerarsi ricevuta dal momento della comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione. Questo al fine di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Questa disciplina si applica anche nel caso in cui si verifichino i cosiddetti "errori bloccanti" della trasmissione telematica, che sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente. Lo stesso, venuto a conoscenza dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione, può rimediare tempestivamente.

 

Articolo di Bea Maurizio

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