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La certificazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta spedizione dell’atto d’appello, nel processo tributario, non è paragonabile alla ricevuta di spedizione della raccomandata che viene rilasciata dall’Ufficio postale. La su a presentazione in giudizio è ininfluente per la prova temporale sia dell’atto che della costituzione in giudizio. È quanto si evince dalla sentenza n. 692/04/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
Il caso vede protagonista la CTP di Crotone che ha accolto il ricorso di una società per un avviso di accertamento emesso per imposte IVA e IRAP per l’anno 2005. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello illustrando l'erroneità della decisione della CTP. La società contribuente si è costituita in giudizio avallando la decisione del primo giudice e ha proposto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La CTR di Catanzaro ha dichiarato, l’appello dell’Agenzia delle Entrate, inammissibile, poiché l’atto è stato notificato a mezzo posta e dall'esame del fascicolo dell'Agenzia delle Entrate è emersa l’assenza della ricevuta di spedizione della raccomandata. La società appellante ha prodotto una certificazione di spedizione emessa dall'Agenzia delle Entrate, che, secondo la CTR, “non può essere in nessun modo equiparata alla prescritta ricevuta di spedizione della raccomandata rilasciata dall'Ufficio Postale”.
La Ctr ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha compensato le spese di lite.
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