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BASTA L'ESTRATTO DI RUOLO PER CONVALIDARE IL PIGNORAMENTO

Qualora il destinatario di una cartella di pagamento ne contesti di averne ricevuto la notifica e l'agente per la riscossione dimostri la regolare esecuzione della stessa, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non sussiste un obbligo per l'agente di produrre in giudizio la copia della cartella stessa. È quanto si emerge dalla sentenza n. 12888 del 203 giugno 2015 della Cassazione.

Il caso vede protagonista un contribuente che si opponeva all'esecuzione di un pignoramento presso terzi, contestando la nullità del sequestro per omesso deposito delle cartelle esattoriali e l'inesistenza e la nullità della notifica delle stesse. L'agente della riscossione, ha provveduto a depositare le copie delle relazioni di notifica delle cartelle che risultano disconosciute dal contribuente.

Secondo la Cassazione "non sussiste un onere, in capo all'agente della riscossione, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa ciò per una ragione semplice: "La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice". La Corte ha ribadito che la produzione dell'estratto di ruolo, unitamente assieme alla relata di notifica, vale a individuare in maniera univoca gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa; infatti "L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)".

La Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso del contribuente con condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite.

 

Articolo di Bea Maurizio

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