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L'IVA PUO' ESSERE DETRATTA ANCHE IN CASO DI FATTURE FALSE

Al cessionario in stato di “buona fede” non può essere impedito di detrarre l’IVA, in caso di fatture soggettivamente false. È quanto si evince dalla sentenza n. 2218/65/15 della Commissione Tributaria Regionale di Milano. 

Il caso vede protagonista un avviso di accertamento che aveva determinato nuovamente il reddito dichiarato da una contribuente per l'anno 2007, recuperando i costi ritenuti non deducibili, poiché riguardanti, a giudizio dell’Ufficio, fatture emesse da una società inerenti operazioni soggettivamente inesistenti.

La CTR ricorda che, ai fini IVA, la falsità soggettiva delle fatture “non esclude l’opponibilità dei pagamenti effettuati a titolo IVA non riservata allo Stato se sia dimostrato che il contribuente è esente da ogni profilo di colpa

Secondo tale orientamento, il cessionario non può essere responsabile per la falsità delle fatture se non dimostra che era a conoscenza dell’illecito.

La Corte ha chiarito che non può essere multato, con il diniego del diritto di detrazione dell’IVA, un soggetto passivo “che non sapeva o non poteva sapere” che l’operazione era un’evasione commessa dal fornitore e spetta all’Amministrazione fiscale dimostrare “che il soggettivo passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, non potendosi esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA verifichi che l’emittente della fattura abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento”. 

Secondo la CTR di Milano, sezione di Brescia, per il caso in questione, l’Amministrazione finanziaria non ha fornito le prove idonee a escludere la detraibilità dell’IVA e, si legge in sentenza “oltre a essere pacifico che le fatture si riferiscono a consegne di silicio effettivamente realizzate ed entrate nella disponibilità della società accertata, la parte ha provato la regolare contabilizzazione delle operazioni e fornito la relativa documentazione (fatture, documenti di trasporto, pagamenti, ecc.). È stato inoltre dimostrato che la società emittente le fatture non fosse soggetto completamente privo di organizzazione, risultando disporre nell’esercizio 2007- qui in contestazione – di una porzione di capannone per 460 mq con uffici in forza di contratto di locazione regolarmente registrato […]. Una conferma viene dalle dichiarazioni rese da […], autotrasportatore che ha riferito di essersi recato presso tale struttura al fine di svolgere consegne per conto della […]. Gli stessi accertamenti compiuti nei confronti di detta società indicano la contabilizzazione di acquisti di materiale per alcuni milioni di euro. In caso contrario, pertanto, non risulta decisivo che nella visura della camera di commercio […] risultasse inattiva, dato che siffatto documento non efficacia costitutiva, ma ha solo natura di pubblicità notizia”. 

In conclusione, è stato accolto l'appello della contribuente, dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento contestato e le spese di lite sono state compensate

 

Articolo di Bea Maurizio

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