20 Apr 2015
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Le aziende che hanno intenzione di assumere lavoratori licenziati per crisi aziendale, non possono più usufruire dei benefici economici e contributivi previsti dalla Riforma Fornero. E' stato chiesto dall'Unione Nazionale di Vigilanza se le agevolazioni attualmente rivolte ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, spettano anche:
- alle imprese per le quali è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- alle imprese che, per licenziamenti collettivi per crisi aziendale, vogliono assumere gli stessi lavoratori licenziati, per i quali vige il diritto di precedenza anche dopo i 6 mesi dalla data di licenziamento;
- alle imprese che, dopo un cambio appalto per medesimi servizi, non assumono lavoratori già occupati da altra impresa
Il Ministero del Welfare ha chiarito che gli incentivi non spettano:
- quando l’assunzione è fondata su un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- quando si viola il diritto di precedenza sulla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- quando il datore di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, ad esclusione per i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione risulta finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse dai lavoratori sospesi, oppure realizzate presso un'unità produttiva diversa.
Il Ministero del Lavoro non approva, per la fruizione degli incentivi, le imprese che intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per crisi aziendale e le imprese che, a seguito di cambio di appalto, non assumono lavoratori già occupati da altra impresa.
articolo di beaepartners
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