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PER I PRIMI 2 ANNI IN CASO DI LICENZIAMENTO NESSUNA INDENNITA’

Uscivano in Gazzetta Ufficiale, circa una settimana fa, i primi due decreti attuativi della riforma del lavoro, rivolti a chi non ha più un’occupazione.

Il  Jobs Act consente che i datori di lavoro possono licenziare il lavoratore anche in assenza di giustificato motivo oggettivo, fatto salvo che si resti in tema di licenziamenti economici o disciplinari. La reintegra vale solo per i licenziamenti discriminatori.

Il lavoratore deve essere in grado di dimostrare, davanti al giudice, che il fatto era inesistente e così può obbligare il datore di lavoro sia alla reintegra che ad un risarcimento.

Il licenziamento, però, è comunque esecutivo e il lavoratore ha diritto ad un indennità non comprensiva di contributi previdenziali. Nel caso di licenziamento per i primi due anni di lavoro, al dipendente non spetta alcun indennizzo con il contratto a tutele crescenti. Resta comunque valida la nuova Naspi, che viene concessa a tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro per motivi differenti dalla propria volontà.  A partire da gennaio 2016 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, co.co.co, non potranno più essere stipulati, fermo restando le altre modalità di lavoro atipico, compreso il tempo determinato, che non potrà essere superiore a due anni.

 

articolo da Bea Maurizio

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