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IL NUOVO AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' E' RESPONSABILE PER GLI OMESSI VERSAMENTI

A ridosso della chiusura del periodo d’imposta, l’assunzione della carica non esonera il nuovo amministratore unico di società dalla responsabilità del reato di ommesso versamento delle ritenute certificate, ex art. 10 bis D.Lgs. n. 74/2000. È quanto si evince dalla sentenza n. 21606/15 della Corte di Cassazione Terza Sezione Penale

Il caso vede protagonista un sessantenne siciliano che è stato riconosciuto responsabile dalla Corte d’appello di Roma del reato fiscale previsto dall’art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000 per il periodo d’imposta anno 2005. In relazione alla norma è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non effettui il versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta,  delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 50.000 per ogni periodo d’imposta. La difesa, davanti ai giudici, ha invocato l’assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, poichè l’imputato non sapeva dell’omesso versamento delle ritenute per aver assunto la carica 4 giorni prima della chiusura del periodo d’imposta, ovvero il 27 dicembre 2005. L'imputato, al momento dell’assunzione della carica, non era a conoscenza dell'indebitamento della società e della mancanza di liquidità. 

I giudici del Palazzaccio affermano che “non conta la circostanza che l'imputato fosse stato nominato amministratore unico della società quattro giorni prima della chiusura del periodo di imposta 2005, atteso che non solo era il sottoscrittore della relativa dichiarazione, ma che il termine per l'adempimento del debito tributario sarebbe scaduto a distanza di nove mesi (precisamente il 30 settembre dell’anno successivo) donde questi avrebbe dovuto e potuto, una volta sottoscritta la dichiarazione nell’anno 2005, comunque provvedere ai necessari accantonamenti in vista della scadenza tributaria (30/09/2006), non potendo trincerarsi dietro una situazione di illiquidità”. 

La Suprema Corte ha chiarito che la situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa non esclude la responsabilità per il reato previsto dall'articolo 10 bis del D.Lgs. 74/2000 che ha escluso che l'imputato si trovasse in una situazione di “involontarietà” poiché, quando aveva assunto la carica, la società si trovava già in una condizione d’indebitamento irreversibile con gravissima mancanza di liquidità. Di conseguenza, il mancato pagamento si configurava come il risultato di una consapevole decisione dell’agente. 

Il ricorrente dovrà ora pagare le spese processuali e 1.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

 

Articolo di Bea Maurizio

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