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STOP AI CO.CO.PRO DAL 25 GIUGNO 2015

Il 24 giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che disciplina il riordino dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni.  Dal 25 giugno 2015 come stabilito dall’art. 52 del Decreto non sarà più possibile stipulare nuove collaborazioni a progetto, mentre quelle già in essere, restano ancora in piedi fino alla loro naturale scadenza. 

Cosa succederà ai lavoratori con contratto a progetto? Quale sarà il loro futuro? 

L’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 permette ai datori di lavoro privati di poter bloccare le precedenti collaborazioni coordinate continuative prive dei requisiti, assumendo il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato, per evitare qualsiasi sanzione per errata qualificazione della natura del contratto. 

La sanatoria sarà operativa dal 1° gennaio 2016 e riguarderà sia i soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con o senza progetto, sia i soggetti titolari di partita Iva mediante i quali i rapporti di collaborazione siano stati intrattenuti a norma dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 oramai abrogato.

Ci sono, però, delle condizioni apposite affinché i lavoratori possano essere “sanati”. E' necessario che: 
- i lavoratori sottoscrivano, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione; 
- nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giustificato motivo soggettivo, ovvero per giusta causa. 

Rimangono ancora salve le collaborazioni coordinate e continuative, ossia quelle prive degli obblighi connessi al lavoro a progetto. Di fatti, a partire dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si eseguono in prestazioni di lavoro personali, continuative le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

Gli indicatori di presunzione non avranno efficacia nei casi previsti dal nuovo codice dei contratti, ovvero:

- per le collaborazioni che prevedono discipline specifiche in relazione al trattamento economico e normativo, in relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; 

- per le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi professionali; 
- per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e da coloro che partecipano a collegi e commissioni; 
- per le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

Un altro caso di esenzione riguarda le Pubbliche Amministrazioni, le quali potranno continuare a godere della vecchia disciplina sui co.co.co.

 

Articolo di Bea Maurizio

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